Non sempre, dopo un decesso, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione. La legge prevede un’esenzione specifica quando ricorrono contemporaneamente determinate condizioni relative agli eredi, al valore del patrimonio e alla presenza di immobili.
Il riferimento è l’articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 346/1990, Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni. La norma, nella formulazione vigente, stabilisce che non vi è obbligo di dichiarazione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo ereditario non supera 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

I tre requisiti devono essere presenti insieme
Per beneficiare dell’esonero non basta che il patrimonio abbia un valore inferiore a 100.000 euro. Devono ricorrere tutte e tre queste condizioni:
- l’eredità deve essere devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto;
- l’attivo ereditario deve avere un valore complessivo non superiore a 100.000 euro;
- nell’eredità non devono essere presenti beni immobili o diritti reali immobiliari.
Se viene meno anche una sola di queste condizioni, l’esonero non è applicabile.
Chi sono i parenti in linea retta?
Sono, per esempio:
- figli;
- genitori;
- nipoti rispetto ai nonni;
- nonni rispetto ai nipoti.
La norma comprende inoltre il coniuge. Non rientrano invece nella linea retta, per esempio:
- fratelli e sorelle;
- zii;
- nipoti figli di fratelli o sorelle;
- cugini.
Di conseguenza, se l’eredità viene devoluta a un fratello del defunto, l’esonero previsto dall’articolo 28, comma 7, non opera semplicemente perché il patrimonio è inferiore a 100.000 euro.
Esempio: solo conto corrente e figli
Immaginiamo che una persona muoia lasciando:
- due figli;
- nessun immobile;
- un conto corrente con 45.000 euro;
- nessun altro bene rilevante.
Se l’attivo ereditario complessivo resta entro 100.000 euro, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Diversa sarebbe la situazione se, oltre al conto corrente, fosse presente anche una quota di proprietà di un immobile.
Basta una piccola quota di un immobile?
No. La norma non prevede una soglia minima per il valore dell’immobile. Se nell’asse ereditario rientra un bene immobile oppure un diritto reale immobiliare, viene meno uno dei requisiti dell’esonero. Può trattarsi, per esempio, di:
- piena proprietà;
- quota di comproprietà;
- usufrutto;
- nuda proprietà;
- altri diritti reali immobiliari rilevanti ai fini della successione.
In questi casi la dichiarazione deve essere valutata secondo le regole ordinarie.
Attenzione: 100.000 euro non è la franchigia dell’imposta di successione
Questo è uno degli errori più frequenti. La soglia di 100.000 euro prevista dall’articolo 28 riguarda esclusivamente l’eventuale esonero dalla presentazione della dichiarazione.
È cosa diversa dalle franchigie previste per determinare l’imposta di successione. La disciplina vigente prevede, per esempio:
- coniuge e parenti in linea retta: 4% sulla parte eccedente 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario;
- fratelli e sorelle: 6% sulla parte eccedente 100.000 euro per ciascun beneficiario;
- altri parenti fino al quarto grado e determinati affini: 6% senza franchigia ordinaria;
- altri soggetti: 8% senza franchigia ordinaria.
Può quindi accadere che una persona sia obbligata a presentare la dichiarazione ma non debba pagare imposta di successione perché la propria quota resta entro la franchigia applicabile.
Esempio: eredità da 300.000 euro a un figlio
Un figlio eredita esclusivamente 300.000 euro di attività finanziarie dal genitore e non ci sono immobili. L’importo supera la soglia dei 100.000 euro prevista per l’esonero: la dichiarazione deve quindi essere presentata.
Tuttavia, ai fini dell’imposta di successione, il figlio beneficia della franchigia di 1 milione di euro. In assenza di altri elementi rilevanti, sulla quota di 300.000 euro non si applica quindi l’imposta del 4%.
Questo esempio mostra perché obbligo dichiarativo e pagamento dell’imposta sono due questioni diverse.
E se dopo emergono altri beni?
L’esonero può venire meno anche successivamente. La stessa norma stabilisce infatti che, se per effetto di sopravvenienze ereditarie vengono meno le condizioni che consentivano di non presentare la dichiarazione, occorre rivalutare l’obbligo dichiarativo. Può accadere, per esempio, che dopo il decesso venga scoperto:
- un ulteriore conto corrente;
- un investimento non inizialmente conosciuto;
- una quota immobiliare;
- un altro bene che porta l’attivo oltre 100.000 euro.
È quindi importante ricostruire il patrimonio del defunto prima di concludere che la dichiarazione non sia dovuta.
Cosa succede con il conto corrente se non serve la dichiarazione?
L’esonero fiscale non significa che gli eredi possano presentarsi in banca senza documentazione. L’articolo 48 del D.Lgs. 346/1990 disciplina gli obblighi di banche, intermediari e altri soggetti che detengono beni o somme appartenuti al defunto.
La normativa contempla espressamente il caso in cui non vi sia obbligo di presentare la dichiarazione: l’interessato può dichiarare per iscritto tale circostanza ai soggetti interessati.
La banca potrà comunque richiedere la documentazione necessaria a verificare:
- il decesso;
- l’identità degli aventi diritto;
- il rapporto di parentela;
- l’eventuale testamento;
- l’effettiva sussistenza delle condizioni di esonero.
Le procedure operative possono variare da istituto a istituto.
Se ci sono fratelli e sorelle?
Supponiamo che una persona senza coniuge, figli o genitori muoia lasciando 30.000 euro sul conto corrente a due fratelli. Anche se:
- il patrimonio è inferiore a 100.000 euro;
- non esistono immobili,
non ricorre la condizione relativa ai beneficiari prevista dall’articolo 28, comma 7, perché fratelli e sorelle non sono parenti in linea retta. L’esonero specifico non si applica.
Se c’è solo il coniuge?
Il coniuge è espressamente compreso tra i soggetti indicati dalla norma. Se quindi:
- il coniuge è l’unico beneficiario;
- l’attivo non supera 100.000 euro;
- non sono presenti immobili o diritti reali immobiliari,
può ricorrere l’esonero dall’obbligo dichiarativo.
Quando conviene comunque verificare la situazione
Prima di decidere di non presentare la dichiarazione è opportuno controllare almeno:
- tutti i rapporti bancari del defunto;
- titoli e investimenti;
- eventuali quote societarie;
- proprietà o quote immobiliari;
- diritti di usufrutto o nuda proprietà;
- eventuali beni successivamente individuati;
- soggetti effettivamente chiamati all’eredità.
L’esonero deve essere valutato sulla situazione reale dell’intero asse ereditario, non soltanto sui beni inizialmente conosciuti.
Domande frequenti
Se l’eredità è inferiore a 100.000 euro devo sempre fare la successione?
No, ma il valore inferiore a 100.000 euro non è sufficiente. Devono essere rispettate anche le condizioni relative agli eredi e all’assenza di immobili o diritti reali immobiliari.
Con un conto corrente di 50.000 euro e un figlio serve la dichiarazione?
Se il patrimonio complessivo non supera 100.000 euro, non comprende immobili e l’eredità è devoluta esclusivamente al figlio o ad altri soggetti ammessi dalla norma, può ricorrere l’esonero.
Se eredito una casa del valore di 50.000 euro sono esonerato?
No. La presenza dell’immobile fa venir meno uno dei requisiti previsti per l’esonero.
Se non pago l’imposta di successione significa che non devo presentare la dichiarazione?
No. Le franchigie dell’imposta e l’esonero dalla dichiarazione sono istituti diversi. Un figlio può, per esempio, non pagare imposta perché la propria quota è inferiore a 1 milione di euro, ma essere comunque obbligato a presentare la dichiarazione.
Entro quanto tempo va presentata se è obbligatoria?
Salvo i casi di esonero, la dichiarazione deve essere generalmente presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, che normalmente coincide con il decesso.
