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Home » Quanto tempo si ha per accettare o rinunciare all’eredità?

Quanto tempo si ha per accettare o rinunciare all’eredità?

Dopo la morte di una persona non è sempre necessario decidere immediatamente se accettare o rinunciare all’eredità. La legge concede al chiamato un periodo di tempo per valutare il patrimonio, verificare l’esistenza di debiti e scegliere come comportarsi. La regola generale, però, non vale allo stesso modo in tutte le situazioni.

Il punto decisivo è capire se il chiamato è o non è nel possesso dei beni ereditari. Nel primo caso possono scattare termini molto più brevi e, se non vengono rispettati, il soggetto può essere considerato erede puro e semplice anche senza avere sottoscritto una formale dichiarazione di accettazione.

Quanto tempo si ha per accettare o rinunciare all’eredità?

Quanto tempo c’è per accettare l’eredità?

L’articolo 480 del Codice civile stabilisce che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre, in via generale, dall’apertura della successione, che normalmente coincide con la data della morte del defunto.

Questo significa che chi è chiamato all’eredità e non si trova nel possesso dei beni ereditari dispone normalmente di un periodo molto ampio per decidere. Attenzione, però: dieci anni rappresentano il termine massimo ordinario. Non significa che sia sempre possibile attendere dieci anni senza conseguenze. La legge consente infatti, in determinate circostanze, di obbligare il chiamato a prendere una decisione molto prima.

Si hanno dieci anni anche per rinunciare?

Quando il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari e non ha già compiuto atti che comportano accettazione, la rinuncia può essere effettuata fino a quando non si è prescritto il diritto di accettare. Le indicazioni operative pubblicate da diversi Tribunali individuano quindi, in questa situazione, un termine massimo ordinario di dieci anni.

La rinuncia deve però essere espressa nelle forme previste dalla legge: non è sufficiente dichiarare informalmente ai familiari di non volere l’eredità. Ai sensi dell’articolo 519 c.c., deve essere resa:

  • davanti a un notaio;
  • oppure davanti al cancelliere del Tribunale competente per la successione.

Inoltre, la rinuncia non può essere parziale, sottoposta a termine o condizionata.

Cosa cambia se si è nel possesso dei beni ereditari?

È questa la situazione che richiede maggiore attenzione. L’articolo 485 del Codice civile disciplina il chiamato che, a qualsiasi titolo, si trovi nel possesso di beni ereditari.

In questo caso non è prudente ragionare sul termine generale di dieci anni. Il chiamato deve compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione oppure dalla notizia della devoluzione dell’eredità.

Se lascia trascorrere il termine senza compiere l’inventario, viene considerato erede puro e semplice. Il Ministero della Giustizia definisce questa situazione come accettazione presunta o accettazione ex lege.

Le conseguenze sono rilevanti perché, una volta acquisita la qualità di erede puro e semplice, il patrimonio del defunto e quello personale dell’erede non rimangono separati.

E se si vuole rinunciare?

Le indicazioni operative dei Tribunali chiariscono che, quando il chiamato è nel possesso dei beni ereditari e vuole rinunciare, deve intervenire entro il termine di tre mesi. È quindi rischioso pensare:

“Ho comunque dieci anni per decidere.”

Questa affermazione è corretta soltanto nella situazione ordinaria del chiamato che non sia nel possesso dei beni e che non abbia già compiuto atti incompatibili con la rinuncia.

Se invece si è nel possesso dei beni, lasciare trascorrere i termini previsti dall’articolo 485 può determinare l’acquisto dell’eredità come erede puro e semplice.

Cosa significa essere nel possesso dei beni ereditari?

Non esiste una semplice regola basata sull’intestazione formale dei beni. Il possesso è una situazione concreta e deve essere valutato in relazione alle circostanze.

Può diventare rilevante, per esempio, il fatto che il chiamato abbia la concreta disponibilità di beni appartenuti al defunto.

Non è però opportuno stabilire automaticamente che qualsiasi accesso all’abitazione, possesso delle chiavi o attività materiale equivalga sempre alla situazione prevista dall’articolo 485.

La qualificazione può dipendere dal modo in cui il bene viene detenuto, dalla continuità della disponibilità e dal comportamento complessivo del chiamato.

Quando sono presenti debiti significativi, è quindi opportuno chiarire rapidamente la propria posizione anziché affidarsi a interpretazioni informali del concetto di possesso.

Un esempio pratico

Un padre muore lasciando:

  • una casa;
  • un’automobile;
  • 15.000 euro sul conto corrente;
  • alcuni finanziamenti ancora da verificare.

Il figlio vive da tempo in un’altra abitazione e non ha la disponibilità dei beni del padre.

In linea generale, il suo diritto di accettare è soggetto al termine decennale previsto dall’articolo 480. Immaginiamo invece che il figlio abitasse già stabilmente nella casa del padre e si trovi nella concreta disponibilità dei beni ereditari.

La situazione cambia: occorre valutare immediatamente l’applicazione dell’articolo 485 e dei relativi termini. La presenza di debiti rende questa verifica ancora più importante.

Cosa succede dopo aver fatto l’inventario?

Per il chiamato nel possesso dei beni, l’inventario non chiude automaticamente la questione.

L’articolo 485 stabilisce che, una volta compiuto l’inventario senza che sia già stata resa la dichiarazione di accettazione, il chiamato dispone di quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare.

Se il termine trascorre senza una decisione, viene considerato erede puro e semplice.

La sequenza può quindi essere:

  1. apertura della successione;
  2. inventario entro i termini;
  3. quarantacinque? No: quaranta giorni dalla conclusione dell’inventario;
  4. scelta tra accettazione e rinuncia.

Il rispetto dei termini è particolarmente importante quando si vuole beneficiare della separazione tra patrimonio personale e patrimonio ereditario.

E se non si è nel possesso dei beni?

Per il chiamato che non si trova nel possesso dei beni, la disciplina è più flessibile. Può effettuare una dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario entro il termine di prescrizione del diritto di accettare, quindi ordinariamente entro dieci anni.

Se rende prima la dichiarazione di accettazione beneficiata, l’inventario deve essere successivamente compiuto entro il termine previsto dalla legge, salvo eventuale proroga nei casi consentiti. Se invece effettua prima l’inventario, dispone di quaranta giorni dalla sua conclusione per accettare con beneficio o rinunciare. In mancanza, perde il diritto di accettare.

È quindi fondamentale distinguere la situazione di chi possiede già i beni da quella di chi non ne dispone.

Si può essere costretti a decidere prima dei dieci anni?

Sì. L’articolo 481 del Codice civile prevede il meccanismo comunemente chiamato actio interrogatoria.

Chiunque abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare al chiamato un termine entro il quale dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità.

Se il chiamato lascia trascorrere il termine fissato senza accettare, perde il diritto di accettare l’eredità. Il meccanismo serve a evitare che una situazione successoria rimanga incerta per molti anni.

Chi può avere interesse ad abbreviare il termine?

Possono esistere diverse situazioni. Per esempio:

  • un altro chiamato vuole sapere definitivamente chi farà parte della successione;
  • un creditore ha interesse a chiarire la situazione patrimoniale;
  • occorre amministrare o dividere determinati beni;
  • una vendita è bloccata dall’incertezza sull’identità degli eredi.

Non è quindi corretto pensare che il chiamato possa sempre utilizzare liberamente tutti i dieci anni.

Una persona interessata può chiedere all’autorità giudiziaria di imporre una decisione anticipata.

Presentare la dichiarazione di successione significa avere accettato?

Non necessariamente. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e non coincide automaticamente con l’accettazione civilistica dell’eredità.

Occorre però prestare attenzione agli altri comportamenti compiuti contemporaneamente o successivamente.

Per esempio, alcuni atti di disposizione dei beni, determinate iniziative giudiziarie o altri comportamenti che presuppongono necessariamente la qualità di erede possono integrare un’accettazione tacita.

Per questo non bisogna limitarsi a verificare se sia stata sottoscritta o meno una dichiarazione formale di accettazione.

L’accettazione tacita può far perdere la possibilità di rinunciare?

Sì. Se il chiamato ha già validamente accettato l’eredità, anche tacitamente, non può successivamente eliminare gli effetti dell’accettazione mediante una normale rinuncia.

Prima di formalizzare la rinuncia è quindi necessario verificare se siano già stati compiuti atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.

Tra i comportamenti da valutare con particolare attenzione rientrano:

  • vendita di beni ereditari;
  • cessione dei diritti successori;
  • divisione dell’eredità;
  • alcune iniziative giudiziarie esercitate nella qualità di erede;
  • volture e altri atti la cui rilevanza dipende dalle circostanze concrete.

Perché il termine è importante quando ci sono debiti?

Quando il patrimonio è chiaramente positivo, il problema dei termini può sembrare soltanto formale. Diventa molto più importante quando non si conosce ancora l’esposizione debitoria del defunto.

Prima di accettare può essere necessario verificare:

  • finanziamenti;
  • mutui;
  • cartelle;
  • debiti tributari;
  • cause pendenti;
  • fideiussioni;
  • garanzie bancarie;
  • debiti verso privati o imprese.

Un’accettazione pura e semplice può determinare la confusione tra il patrimonio ereditario e quello personale dell’erede.

Per questo, quando vi sono incertezze, una delle possibilità previste dall’ordinamento è l’accettazione con beneficio d’inventario.

Si può aspettare la dichiarazione di successione prima di decidere?

La scadenza fiscale e quella relativa alla scelta successoria non coincidono.

La dichiarazione di successione deve essere generalmente presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, salvo i casi di esonero e le ipotesi particolari previste dalla normativa fiscale.

Il diritto di accettare può invece durare ordinariamente dieci anni.

Questo non significa però che convenga aspettare.

Se il chiamato è nel possesso dei beni, se qualcuno attiva l’articolo 481 oppure se vengono compiuti atti di accettazione tacita, la situazione può definirsi molto prima.

Cosa fare nei primi mesi dopo il decesso

Prima di scegliere se accettare o rinunciare è utile:

  1. verificare se esiste un testamento;
  2. ricostruire i beni del defunto;
  3. chiedere informazioni sui rapporti bancari;
  4. controllare mutui e finanziamenti;
  5. verificare l’esistenza di fideiussioni;
  6. individuare eventuali cause o debiti tributari;
  7. chiarire se il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari;
  8. evitare atti di disposizione prima di avere definito la propria scelta;
  9. valutare tempestivamente il beneficio d’inventario quando il patrimonio è incerto;
  10. considerare le conseguenze della rinuncia sugli eventuali discendenti.

Il tempo disponibile dipende quindi non soltanto dalla data del decesso, ma soprattutto dalla posizione concreta del chiamato.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per accettare un’eredità?

Il diritto di accettare si prescrive ordinariamente in dieci anni dall’apertura della successione, ai sensi dell’articolo 480 c.c. Devono però essere considerate le regole particolari applicabili al chiamato nel possesso dei beni e l’eventuale fissazione giudiziale di un termine più breve.

Quanto tempo ho per rinunciare all’eredità?

Se non si è nel possesso dei beni e non si è già accettata l’eredità, la rinuncia può essere effettuata entro il termine di prescrizione del diritto di accettare. Se si è nel possesso dei beni, le indicazioni operative dei Tribunali richiamano il termine di tre mesi dal decesso.

Se sono nel possesso dei beni posso aspettare dieci anni?

No. Il chiamato nel possesso dei beni è soggetto alla disciplina dell’articolo 485 c.c. e deve prestare particolare attenzione al termine di tre mesi previsto per l’inventario.

Cosa succede se non faccio l’inventario entro tre mesi?

Il chiamato nel possesso dei beni che lascia trascorrere il termine senza compiere l’inventario viene considerato erede puro e semplice.

Dopo l’inventario quanto tempo ho per decidere?

Nelle condizioni previste dall’articolo 485, il chiamato dispone di quaranta giorni dalla conclusione dell’inventario per dichiarare se accetta o rinuncia. Se non decide, viene considerato erede puro e semplice.

Qualcuno può costringermi a scegliere prima?

Sì. Ai sensi dell’articolo 481 c.c., chiunque abbia interesse può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato deve decidere. Se il termine decorre senza accettazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

La dichiarazione di successione vale come accettazione?

Non automaticamente. L’adempimento fiscale e l’accettazione civilistica sono istituti distinti, anche se devono essere valutati gli eventuali altri atti compiuti dal chiamato.

Riferimenti normativi

  • art. 480 c.c. – prescrizione del diritto di accettare l’eredità;
  • art. 481 c.c. – fissazione giudiziale di un termine per accettare;
  • art. 485 c.c. – chiamato nel possesso dei beni ereditari;
  • artt. 484 e seguenti c.c. – beneficio d’inventario;
  • art. 519 e seguenti c.c. – rinuncia all’eredità.

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