Rinunciare a un’eredità non significa necessariamente che la successione si chiuda per l’intero ramo familiare del rinunciante.
Un caso particolarmente importante è quello del figlio che rinuncia all’eredità di un genitore e ha, a sua volta, dei figli. In presenza dei presupposti previsti dal Codice civile, i suoi discendenti possono infatti essere chiamati all’eredità per rappresentazione.
La conseguenza pratica è rilevante soprattutto quando i figli del rinunciante sono minorenni: il genitore non può semplicemente estendere a loro la propria rinuncia. Per accettare o rinunciare nell’interesse del minore sono previste regole e autorizzazioni specifiche.

Se un figlio rinuncia all’eredità, cosa succede alla sua quota?
Immaginiamo che un padre muoia lasciando due figli. Uno dei due decide di rinunciare all’eredità. Se il rinunciante ha dei discendenti, occorre verificare l’applicazione delle regole sulla rappresentazione previste dagli articoli 467 e seguenti del Codice civile.
La rappresentazione consente ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente quando quest’ultimo non può o non vuole accettare l’eredità.
Questo significa che, nel caso tipico del figlio che rinuncia all’eredità del proprio genitore, i suoi figli possono essere chiamati al suo posto. È importante però usare correttamente i termini: i figli non diventano automaticamente eredi per il solo fatto della rinuncia del genitore. Diventano chiamati all’eredità e dovranno quindi valutare se accettarla o rinunciarvi secondo le regole previste dalla legge.
Un esempio pratico
Un nonno muore lasciando due figli, Marco e Anna. Marco ha due figli, Luca e Giulia. Marco decide di rinunciare all’eredità.
In presenza dei presupposti della rappresentazione, Luca e Giulia possono essere chiamati nella posizione che avrebbe occupato il padre. La rinuncia di Marco, quindi, non comporta necessariamente che la sua quota passi direttamente ad Anna.
Prima di determinare definitivamente chi erediterà occorre verificare se esistono discendenti che possono subentrare per rappresentazione.
Questa conseguenza è espressamente segnalata anche nelle informazioni operative pubblicate dai Tribunali: in caso di rinuncia, i discendenti del rinunciante possono subentrare secondo le regole degli articoli 467 e seguenti del Codice civile.
Cosa cambia se i figli sono minorenni?
La situazione diventa più delicata quando i soggetti chiamati per rappresentazione sono minori. Il genitore che ha rinunciato alla propria eredità non può rinunciare automaticamente anche per i figli.
La rinuncia nell’interesse di un minore deve essere preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare. La procedura viene effettuata dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell’interesse del minore. Le indicazioni operative dei Tribunali confermano espressamente la necessità dell’autorizzazione giudiziale.
L’autorizzazione serve a verificare che la rinuncia sia effettivamente conveniente per il minore. Non è quindi sufficiente che il genitore ritenga l’eredità svantaggiosa: occorre sottoporre la situazione patrimoniale all’autorità giudiziaria competente.
Perché interviene il Giudice Tutelare?
Il minore non ha piena capacità di disporre autonomamente dei propri diritti patrimoniali. Una rinuncia all’eredità può comportare la perdita definitiva di beni e diritti che potrebbero avere un valore significativo. Per questo la decisione non può essere rimessa alla sola scelta dei genitori. Nel valutare la richiesta possono assumere importanza elementi come:
- valore dei beni ereditari;
- presenza di debiti;
- mutui o finanziamenti;
- fideiussioni prestate dal defunto;
- contenziosi pendenti;
- eventuali immobili;
- altre passività conosciute o potenziali.
L’obiettivo è verificare se la rinuncia corrisponda effettivamente all’interesse del minore.
Il minore può accettare l’eredità?
Sì, ma il Codice civile prevede per i minori una tutela particolare. L’articolo 471 c.c. stabilisce che le eredità devolute ai minori devono essere accettate con beneficio d’inventario.
L’accettazione beneficiata mantiene separato il patrimonio ereditario da quello personale dell’erede. In questo modo i debiti del defunto vengono soddisfatti nei limiti e secondo le regole proprie dell’eredità beneficiata.
Le schede ufficiali dei Tribunali confermano che per i minori l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria e richiede l’intervento del loro rappresentante previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Se l’eredità ha molti debiti, bisogna far rinunciare anche i figli?
Non automaticamente. La presenza di debiti è certamente uno degli elementi che possono rendere opportuno valutare la rinuncia, ma occorre ricostruire prima la situazione patrimoniale. Il genitore potrebbe aver rinunciato perché teme l’esistenza di passività, ma il patrimonio potrebbe comprendere anche beni di valore superiore ai debiti.
Per il minore esiste inoltre la particolare tutela dell’accettazione con beneficio d’inventario. La scelta tra:
- accettazione beneficiata;
- rinuncia;
- ulteriori verifiche patrimoniali
deve quindi essere valutata sulla base della situazione concreta e, per il minore, sottoposta all’autorità competente.
Come si rinuncia all’eredità per un minore?
La procedura si sviluppa normalmente in due momenti distinti.
1. Autorizzazione del Giudice Tutelare
I genitori devono innanzitutto richiedere l’autorizzazione alla rinuncia nell’interesse del figlio. La competenza per questa autorizzazione è collegata alla posizione del minore e la documentazione richiesta può variare nelle modalità operative dei singoli uffici giudiziari.
I Tribunali richiedono normalmente documenti utili a comprendere la successione e le ragioni per cui la rinuncia è ritenuta conveniente.
2. Dichiarazione di rinuncia
Ottenuta l’autorizzazione, la rinuncia deve essere formalizzata nelle forme previste dall’articolo 519 c.c.
La dichiarazione di rinuncia viene ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale competente per la successione. Non è quindi sufficiente una dichiarazione privata dei genitori.
La rinuncia del genitore può essere fatta “anche per i figli”?
No. Sono posizioni successorie distinte. Il genitore rinuncia al diritto che gli deriva dalla propria chiamata. Se in conseguenza di quella rinuncia i figli vengono chiamati per rappresentazione, nasce per loro una nuova posizione successoria che deve essere gestita autonomamente.
Per questo può verificarsi una sequenza come questa:
- il nonno muore;
- il figlio viene chiamato all’eredità;
- il figlio rinuncia;
- i nipoti vengono chiamati per rappresentazione;
- per i nipoti minorenni viene valutata l’accettazione beneficiata oppure la rinuncia;
- un’eventuale rinuncia dei minori richiede l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
E se i figli sono maggiorenni?
Se i figli subentrati per rappresentazione sono maggiorenni e capaci, possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare. La scelta del genitore non li vincola.
Un figlio maggiorenne potrebbe quindi accettare un’eredità alla quale il proprio genitore ha rinunciato.
Anche in questo caso è opportuno conoscere prima la situazione patrimoniale del defunto, soprattutto quando la rinuncia originaria è stata determinata dal timore di debiti.
La rinuncia all’eredità può essere parziale?
No. La rinuncia non può essere limitata soltanto ai debiti o ad alcuni beni. Le indicazioni operative del Ministero della Giustizia ricordano che la rinuncia non può essere parziale, condizionata o sottoposta a termine. Non è quindi possibile, per esempio:
- rinunciare ai debiti e tenere l’immobile;
- rinunciare a una casa mantenendo il conto corrente;
- accettare soltanto i beni che sembrano convenienti.
L’eredità deve essere valutata nel suo complesso.
Attenzione agli atti compiuti prima della rinuncia
Prima di rinunciare è importante verificare anche il comportamento già tenuto nei confronti dei beni ereditari.
Vendere o donare beni appartenenti al defunto o compiere determinati atti incompatibili con la posizione di semplice chiamato può impedire una successiva rinuncia o integrare un’accettazione dell’eredità.
Le stesse schede dei Tribunali richiamano espressamente l’attenzione sul fatto che chi intende rinunciare non deve avere già disposto dei beni appartenenti al defunto.
Per questo è opportuno verificare la situazione prima di utilizzare, vendere o trasferire beni del patrimonio ereditario.
Un secondo esempio: eredità con debiti
Una nonna muore lasciando:
- un appartamento del valore di 120.000 euro;
- 15.000 euro sul conto corrente;
- debiti complessivi ancora da verificare.
Il figlio decide di rinunciare perché teme che le passività siano superiori al valore dell’eredità.
Ha però una figlia di 10 anni.
La rinuncia del padre non chiude automaticamente il problema. La bambina può essere chiamata per rappresentazione.
A quel punto sarà necessario ricostruire il patrimonio e valutare nell’interesse della minore se:
- accettare con beneficio d’inventario;
- oppure chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione alla rinuncia.
La presenza di debiti non deve quindi essere affrontata limitandosi alla posizione del primo chiamato.
Cosa controllare prima di rinunciare se si hanno figli
Prima di formalizzare la rinuncia è opportuno verificare:
- chi verrà chiamato dopo il rinunciante;
- se esistono figli o altri discendenti;
- se alcuni discendenti sono minorenni;
- quali beni compongono l’eredità;
- quali debiti risultano documentati;
- se esistono fideiussioni o altre garanzie;
- se sono già stati compiuti atti sui beni ereditari;
- se per i minori sia preferibile l’accettazione con beneficio d’inventario oppure la rinuncia.
Considerare soltanto la posizione del genitore può portare a trascurare le conseguenze della rappresentazione.
Domande frequenti
Se rinuncio all’eredità, passa automaticamente ai miei figli?
Nei casi in cui opera la rappresentazione, i discendenti possono essere chiamati al posto del rinunciante. Non diventano però automaticamente eredi: dovranno accettare l’eredità secondo le regole previste dalla legge.
Posso rinunciare anche per mio figlio minorenne?
Non autonomamente. La rinuncia nell’interesse di un minore richiede la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.
Un minore può accettare un’eredità con debiti?
Il minore può accettare soltanto con beneficio d’inventario, secondo l’articolo 471 c.c. Questa forma mantiene separato il patrimonio ereditario da quello personale del minore.
Se mio figlio è maggiorenne deve rinunciare anche lui?
Decide autonomamente. Se viene chiamato per rappresentazione può valutare se accettare o rinunciare sulla base della situazione patrimoniale.
La mia rinuncia elimina i debiti per tutta la famiglia?
No. Occorre verificare chi viene chiamato successivamente all’eredità. La rinuncia riguarda la posizione del singolo rinunciante.
Riferimenti normativi
- artt. 467 e seguenti c.c. – rappresentazione;
- art. 471 c.c. – eredità devolute a minori e interdetti;
- artt. 519 e seguenti c.c. – rinuncia all’eredità;
- disposizioni sulla responsabilità genitoriale e sulle autorizzazioni necessarie per gli atti patrimoniali compiuti nell’interesse del minore.
Il testo vigente del Codice civile è consultabile su Normattiva.
