Che cosa accade quando, dopo la redazione di un testamento, nasce un altro figlio oppure viene accertato giudizialmente un rapporto di filiazione?
La risposta dipende dalla situazione familiare esistente nel momento in cui il testamento è stato redatto. Con la sentenza n. 18192/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la presenza di un nuovo figlio non determina automaticamente la revocazione del testamento quando il testatore aveva già altri figli dei quali conosceva l’esistenza.

Che cosa prevede l’articolo 687 del Codice civile
L’articolo 687 del Codice civile disciplina la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli. La norma prevede la revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie quando, al momento della redazione del testamento, il testatore:
- non aveva figli o discendenti;
- oppure ignorava di averne.
La revocazione può conseguire alla successiva nascita, adozione o al riconoscimento di un figlio. Non opera, invece, quando il testatore abbia espressamente regolato nel testamento l’eventuale esistenza o sopravvenienza di altri discendenti.
La norma ha carattere eccezionale e, secondo la Cassazione, non può essere applicata oltre le ipotesi espressamente previste.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava un uomo che aveva disposto dei propri beni con testamento a favore di tre figli, già esistenti e conosciuti al momento della redazione dell’atto.
A distanza di molti anni dalla morte del testatore, una decisione giudiziaria aveva accertato l’esistenza di un quarto figlio. Si era quindi posto il problema se tale accertamento determinasse la revocazione automatica delle precedenti disposizioni testamentarie.
La Cassazione ha escluso questo effetto: il testatore, quando aveva manifestato le proprie volontà, aveva già figli e aveva quindi redatto il testamento all’interno di una situazione familiare nella quale erano già presenti dei discendenti.
Perché il testamento non viene revocato automaticamente
Secondo la Corte, il presupposto dell’articolo 687 è l’assenza assoluta di figli conosciuti nel momento in cui viene redatto il testamento.
La legge presume che chi non abbia figli possa formulare disposizioni diverse da quelle che avrebbe adottato conoscendo l’esistenza di un discendente. Questa presunzione non può essere estesa al caso di chi abbia già sperimentato la genitorialità e abbia disposto del patrimonio sapendo di avere uno o più figli.
La nascita o il riconoscimento di un ulteriore figlio modifica certamente la composizione della famiglia, ma non determina, da sola, la revocazione di diritto del testamento.
La decisione si inserisce in un orientamento già espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18893/2017 e ribadito con l’ordinanza n. 28043/2023.
Che cosa cambia se il testatore non aveva altri figli
La situazione è diversa quando, al momento del testamento, la persona non aveva figli oppure ignorava completamente di averne.
In questo caso, la nascita, il riconoscimento o l’accertamento giudiziale della filiazione può determinare la revocazione prevista dall’articolo 687.
La giurisprudenza ha riconosciuto che anche una dichiarazione giudiziale di filiazione intervenuta dopo la morte del genitore può assumere rilievo. Il punto decisivo resta però la situazione conosciuta dal testatore quando aveva redatto le proprie volontà.
Il nuovo figlio conserva la quota di legittima
La mancata revocazione automatica del testamento non priva il figlio successivamente nato o riconosciuto dei propri diritti successori.
I figli sono legittimari e hanno diritto a una quota minima del patrimonio, indipendentemente dal contenuto del testamento. Se le disposizioni testamentarie compromettono tale quota, il figlio può valutare l’esercizio dell’azione di riduzione per ottenere quanto gli spetta.
Occorre quindi distinguere tra:
- efficacia del testamento, che può rimanere intatta;
- rispetto della quota di legittima, che deve essere verificato considerando anche il nuovo figlio.
Un testamento può continuare a produrre effetti e, nello stesso tempo, contenere disposizioni suscettibili di riduzione perché lesive dei diritti di un legittimario.
Un esempio pratico
Un genitore con due figli redige un testamento attribuendo determinati beni a entrambi. Successivamente nasce un terzo figlio. Il testamento non è automaticamente revocato, perché il testatore aveva già figli conosciuti quando lo aveva predisposto.
Sarà però necessario ricalcolare le quote di legittima tenendo conto anche del terzo figlio. Se le disposizioni originarie non gli riservano quanto previsto dalla legge, il nuovo legittimario potrà far valere i propri diritti.
Diverso sarebbe il caso di una persona che redige un testamento senza avere figli e diventa genitore successivamente: in presenza dei presupposti dell’articolo 687, le disposizioni potrebbero essere revocate di diritto.
Quando conviene aggiornare il testamento
La decisione della Cassazione chiarisce gli effetti giuridici della sopravvenienza di un figlio, ma non elimina l’opportunità di aggiornare le proprie volontà.
Il testamento dovrebbe essere riesaminato in presenza di cambiamenti rilevanti, come:
- nascita o adozione di figli;
- riconoscimenti o accertamenti della filiazione;
- matrimonio, separazione o divorzio;
- morte di un erede indicato nel testamento;
- acquisto o vendita di immobili;
- donazioni effettuate durante la vita;
- variazioni significative del patrimonio.
La revisione consente di adeguare le disposizioni alla nuova composizione familiare e di ridurre il rischio di conflitti o azioni giudiziarie tra gli eredi.
